La risoluzione risponde al quesito di un comune che, nel caso di esercizio contestuale di commercio di vicinato di prodotti non alimentari e di vendita di cose usate (abbigliamento, attrezzature per bambini, etc.), chiede di conoscere, alla luce delle disposizioni nazionali e regionali che recano specifiche prescrizioni da rispettare in caso di vendite straordinarie e ai fini della pubblicità dei prezzi, se le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e in equivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie, in modo che risulti agevole la distinzione anche ai fini dell’attività di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza.