La risoluzione n. 118254 del 21 giugno 2011 riguarda i requisiti professionali per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in caso di società.
Nel caso di società o di organismi collettivi è Il legale rappresentante o suo delegato che deve possedere i requisiti professionali validi per l’avvio dell’attività; mentre in caso di ditta individuale l’obbligo del requisito professionale resta necessariamente in capo al titolare.
Risoluzione n. 118254 del 21 giugno 2011