Il decreto direttoriale del 24 luglio 2013 modifica il Decreto del 2 luglio 2013 (ex art. 4 D.M. 21 marzo 2013) riguardo il finanziamento di programmi generali d'intervento delle Regioni a favore dei consumatori (art. 148. l.388/2000).
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 21 marzo 2013. Modifica D. D. 2 luglio 2013.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante delle concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
VISTO, altresì, l'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;
CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito il capitolo n. 1650, denominato "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori";
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013, registrato presso la Corte dei Conti il 30 aprile 2013 (registro n. 4, foglio n. 81), che, espletata la procedura di richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 388, per l'importo complessivo di €17.836.524,14;
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 14878/2013, con il quale è stato riassegnato a favore del capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2013, in termini di competenza e di cassa, l'importo di €17.816.425,00;
VISTO l'articolo 6 del predetto D.M. 21 marzo 2013 dove si dispone al comma 1, che per la copertura della spesa complessiva delle iniziative ivi previste dagli articoli da 2 a 5, pari a € 17.836.524,14, saranno utilizzate le somme rese disponibili sul capitolo n. 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori"; e al comma 2 che in relazione alle risorse che saranno riassegnate e rese effettivamente disponibili sul capitolo di bilancio n.1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e nei limiti delle stesse, con successivi provvedimenti del Direttore generale della direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si provvede ad attivare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 a 5 del presente decreto, secondo l'ordine di priorità desumibile dalla stessa numerazione degli articoli e compatibilmente con l'effettiva disponibilità di risorse tali da finanziare gli interventi stessi in modo completo o almeno per parti o lotti utilmente individuabili, mediante l'impegno delle somme, l'adozione dei decreti attuativi e la stipula delle convenzioni previste.
VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera e), n. 1) del decreto-legge 21 maggio 2013, n, 45 (Interventi urgenti in materia di sospensione dell’IMU, ecc.) che, al fine di dare copertura finanziaria ad un incremento dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ha disposto che "il Fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotto per l'anno 2013 di 10 milioni di euro".
CONSIDERATO che le risorse complessive effettivamente disponibili ammontano conseguentemente ad € 7.816.425,00, e pertanto, ai sensi dell'art. 6,comma 2 del D.M. 21 marzo 2013, hanno consentito di finanziare completamente gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 e 3 del predetto decreto, e tenuto conto dell'impossibilità di finanziare in modo completo o almeno per parti o lotti utilmente individuabili, l'intervento di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, hanno consentito altresì di finanziare in misura leggermente ridotta l'iniziativa di cui all'art. 5 dello stesso decreto,
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del citato D.M. 21 marzo 2013, è stata destinata alle Regioni la somma complessiva di € 10.000.000,00, ripartita secondo la tabella ivi riportata all'allegato B, per la realizzazione di interventi mirati all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori e degli utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni nazionali e comunitarie;
CONSIDERATO, che, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del decreto 21 marzo 2013, si dispone che, con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, sono individuate le modalità di effettuazione delle iniziative secondo le direttive ivi disposte, nonché disciplinate le modalità di presentazione dei programmi generali di intervento, le modalità di rendicontazione delle spese, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo, le modalità di liquidazione delle risorse;
AVENDO RITENUTO comunque opportuno, al fine di dare attuazione prima possibile agli interventi previsti dall'art. 4, del citato decreto 21 marzo 2013, definire comunque termini e modalità di presentazione dei predetti programmi di intervento, pur subordinando espressamente la definitiva approvazione dei programmi ed il loro finanziamento al ripristino di un'adeguata disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di spesa;
VISTO il decreto direttoriale 2 luglio 2013 registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio in data 5 luglio 2013, con n. 942, con cui il Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica fissa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 marzo 2013, modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi;
RITENUTO opportuno integrare l'articolo 2 del predetto decreto per individuare criteri di priorità per l'ordine di assunzione dei conseguenti impegni di spesa nel caso in cui le risorse necessarie siano riassegnate in più fasi.
DECRETA:
Art. 1
Modifica
1. Nel Decreto Direttoriale 2 luglio 2013 di cui in premessa, il testo del comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"2. All'adozione degli impegni di spesa a favore delle Regioni, subordinati alla riassegnazione delle corrispondenti somme nel capitolo di entrata n. 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", si provvedere con successivi decreti del Direttore Generale man mano che le risorse affluiranno nel predetto Fondo, con priorità per i progetti delle Regioni che hanno da maggior tempo già concluso e rendicontato i precedenti progetti oggetto di analogo finanziamento e, in subordine, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al presente decreto."
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero. Dell'avvenuta pubblicazione è comunque data diretta e tempestiva comunicazione a tutte le Regioni.
Roma, 24 luglio 2013
IL DIRETTORE GENERALE
F.to: Gianfrancesco Vecchio
Registrato all’Ufficio centrale del bilancio
il 6/8/2013, nel registro decreti al n. 1188