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Governo italiano
Cuoio, pelle, pellicce

E' stato pubblicato in GU il d.Lgs. 9 giugno 2020, n.68 recante "Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018.".
La norma impone l'obbligo di etichettatura della composizione dei prodotti che richiamano i termini "cuoio", "pelle" e "pellicce", sanzionando gli operatori che omettono di fornire le informazioni al consumatore. Si tratta di un provvedimento che aggiorna la norma risalente agli anni 60 con riferimento ai nuovi materiali presenti sul mercato e costituisce uno strumento di contrasto alla concorrenza sleale ed alla contraffazione, molto diffuse nel settore delle pelli e delle pellicce.

Il settore del tessile e abbigliamento è disciplinato dal Regolamento UE n.1007/2011 che stabilisce norme su:

  • le denominazioni delle fibre tessili, le modalità di etichettatura dei prodotti tessili, nonché le menzioni figuranti su etichette, i contrassegni ed i documenti che accompagnano i prodotti tessili nei vari cicli di produzione, trasformazione e distribuzione
  • la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili binarie e ternarie.

 

Etichettatura

Per i prodotti tessili l’etichettatura è lo strumento che conferisce trasparenza alle scelte produttive dell’azienda e favorisce gli scambi commerciali grazie all'applicazione uniforme delle regole europee. L'indicazione in etichetta della composizione fibrosa dei prodotti tessili, soddisfa inoltre l’esigenza di garantire ai consumatori una informazione trasparente e chiara sulle caratteristiche del prodotto.

Nel Regolamento (UE) n. 1007/2011 non vi sono altri obblighi di informazione oltre a quello di indicare in etichetta la composizione fibrosa dei prodotti tessili, come ad esempio le taglie dei capi di abbigliamento, le istruzioni per la cura dei capi, il paese di origine. Alcune delle informazioni non previste dal Regolamento possono però essere richieste da altra normativa UE o dagli Stati membri. Quando una informazione non è obbligatoria, ad esempio il paese d'origine, gli operatori economici possono divulgare informazioni su base volontaria a condizione che le stesse non siano false o ingannevoli per i consumatori.

Il Ministero partecipa in sede Comunitaria al gruppo di esperti in materia di denominazioni ed etichettatura dei prodotti tessili della Commissione.

Sicurezza e ambiente

Oltre al regolamento UE 1007/2011, i prodotti tessili devono rispettare le disposizioni della legislazione generale dell'UE in materia di beni di consumo, quali ad esempio:

  • la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (direttiva 2001/95/CE), che stabilisce i requisiti generali di sicurezza per tutti i prodotti immessi sul mercato per i consumatori
  • il regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche)
  • il regolamento sui biocidi (Regolamento UE n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)
  • il regolamento UE n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti.

 

Vigilanza

Il Ministero dello sviluppo economico è l’autorità di vigilanza del mercato e procede, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio, ai controlli sui prodotti tessili immessi sul mercato in relazione a:

  • conformità della composizione fibrosa
  • sicurezza dei prodotti.

L’attività di vigilanza realizzata dalle Camere di Commercio si basa su:

  • segnalazioni dell’utenza
  • pianificazione nazionale o locale.

Gli aspetti sanzionatori sono regolamentati dalle seguenti norme:

Di rilievo anche le Circolari ministeriali del 14 febbraio 1976, 24 novembre 1976 e 14 novembre 2012, nonché le risposte alle domande frequenti (FAQ) pubblicate sul sito dell’Unione europea.

 

Tavolo tecnico nazionale sul tessile

Il Tavolo di sviluppo favorisce il confronto con le associazioni di settore (tessile-abbigliamento, calzature, pellicceria) per l’elaborazione condivisa di iniziative a carattere nazionale e della posizione italiana in ambito di politiche dell’Unione.

 

Commercio internazionale

Le competenze relative al Commercio internazionale sono passate al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale

Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2017

 

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